La polizza di responsabilità civile professionale informatica protegge l'assicurato dalle richieste di risarcimento per danni patrimoniali involontariamente causati a terzi e derivanti da omissioni, negligenze e imperizie commessi durante l'esercizio della propria attività. A differenza delle RC Professionali, obbligatorie ai sensi del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, la Polizza RC Informatica non è obbligatoria.
L'assicuratore si obbliga a coprire l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per Danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, derivanti da richieste di risarcimento per:
• Responsabilità informatica: errori dell'Assicurato nella fornitura e funzionamento di servizi e prodotti tecnologici;
• Proprietà intellettuale e diritto all'integrità: diffamazione, violazione di accordi di riservatezza, cyber-squatting, perdita/distruzione di documenti;
• Sicurezza informatica: trasmissione di malware, interruzione del servizio, cyber-attack;
• Privacy;
• Dolo del dipendente;
• Sanzioni: multe inflitte ai clienti dell'Assicurato per colpe imputabili ad esso;
• Colpa grave.
• Computer system: programmi, apparecchiature o supporti fisici di elaborazione dati, sistemi operativi, apparecchiature di rete e server.
• Cyber-attack: uso o accesso non autorizzato o danneggiamento di un Computer system di proprietà o in uso all'Assicurato da parte di terzi, che hanno agito con modalità fraudolenta o senza autorizzazioni.
• Documento: con questo termine si intendono qualsiasi tipo di documento fisico e computer software, files, record di sistema relativo a documenti, dati digitali, informazioni registrate o salvate in un formato leggibile da un computer, di proprietà dell'Assicurato, o sotto la sua custodia o controllo, o di cui sia responsabile.
• Malware: qualsiasi codice eseguibile non autorizzato che si replica attraverso un Computer system o una rete comunque sia denominato (computer virus, logic bomb, worm, Trojan hors, ecc.). Sono esclusi i malware che sono stati intenzionalmente creati o diffusi da qualunque titolare, azionista, socio, amministratore o dipendente.
• Prodotti tecnologici: si intendono hardware, firmware, periferiche (peripherals), software, cablaggio o apparecchiature elettroniche, che sono venduti, concessi in uso o comunque forniti, dati in licenza, installati, modificati dall'Assicurato o di cui l'Assicurato fornisca assistenza tecnica.
• Proprietà intellettuale: diritti d'autore (copyright), marchi ed altri segni distintivi (trademarks, trade dress), disegni e modelli (design rights).
• Servizi tecnologici: la fornitura da parte dell'Assicurato dei servizi di design ed elaborazione di tecnologie informatiche, sviluppo di un Computer system, consulenza informatica, web design e content delivery, qualsiasi altro servizio professionale riportato nella scheda di polizza.
La sottoscrizione di una RC Informatica è vantaggiosa per una serie ampia e differenziata di società/consulenti del settore IT, in particolare:
• Società informatiche;
• Sviluppatori di software, videogiochi, siti web;
• Aziende specializzate in System Integration;
• Aziende di elaborazione e archiviazione dei dati;
• Case Editrici online.
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Con "Cyber Risk" si intende il rischio che le informazioni conservate nei sistemi digitali possano essere compromesse in termini di confidenzialità. integrità o disponibilità, con conseguenze negative sulle operazioni e sulla vita aziendale. Le assicurazioni Cyber Risk sono state appositamente progettate per proteggere le aziende da attacchi e minacce informatiche, spesso provenienti da agenti esterni o da errori e attività illecite commesse dai propri collaboratori. A seguito di un attacco, le compagnie assicurative valutano i danni subiti dall'azienda coinvolta e offrono una compensazione adeguata secondo i massimali indicati all'interno della polizza. Tuttavia, questa operazione non è sempre semplice, poiché spesso i danni causati dagli hacker e dai cyber-attack non sono facilmente individuabili, rientrando nella categoria dei "danni immateriali" e colpendo, talvolta, aspetti soggettivi difficilmente quantificabili in termini economici, come l'immagine dell'azienda e la sua reputazione.
L'Assicuratore pagherà per conto dell'Assicurato:
• Spese di Incident Response;
• Perdite per interruzione dell'attività aziendale;
• Costi di recupero di dati e sistemi;
• Cyber estorsioni;
• Responsabilità per violazione della privacy e della sicurezza della rete;
• Responsabilità derivante dai media.
• Atto Informatico Doloso: un atto doloso commesso ai danni di un sistema informatico assicurato o di un sistema informatico condiviso, o un accesso doloso o hacking di un sistema informatico assicurato o condiviso, al fine di creare, cancellare, impossessarsi, raccogliere, alterare o distruggere dati o servizi, senza comportare alcun danno materiale a un sistema informatico assicurato o a un sistema informatico condiviso, un apparecchio o un'infrastruttura di telecomunicazioni.
• Contenuti multimediali: media elettronici distribuiti da o per conto dell'Assicurato su internet, compresi i siti.
• Dati: si intende qualunque software o altra informazione in formato elettronico conservata su un sistema informatico assicurato o su un sistema informatico condiviso. Il termine "dati" include la capacità di un sistema informatico assicurato o condiviso di conservare informazioni, processarle e trasmetterle attraverso internet.
• Errore di programmazione:
a) dell'Assicurato, o del fornitore esterno di servizi che amministra il sistema informatico assicurato, che si verifica nel corso dello sviluppo o della codifica di un programma, applicazione o sistema operativo su un sistema informatico assicurato;
b) del fornitore esterno di servizi che amministra il sistema informatico condiviso, che si verifica nel corso dello sviluppo o della codifica di un programma, applicazione o sistema operativo su un sistema informatico condiviso.
• Evento dannoso: un atto illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della rete, atto illecito relativo ai media, atto informatico doloso, uso o accesso doloso, evento di Cyber estorsione, incidente informatico o un'interruzione dell'attività aziendale, effettivi o presunti.
• Evento a impatto diffuso: un incidente informatico e/o un'interruzione dell'attività aziendale e/o un evento di Cyber estorsione e/o un atto illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della rete derivante da una causa diffusa.
• Evento a impatto limitato: un incidente informatico e/o un'interruzione dell'attività aziendale e/o un evento di Cyber estorsione e/o un atto illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della rete non derivante da una causa diffusa.
• Evento di Cyber estorsione: una minaccia credibile o una serie collegata di minacce credibili contro l'Assicurato con l'espresso intento di compiere o di causare, o l'effettivo atto di compiere o causare: diffusione di informazione riservate, mancato funzionamento della sicurezza di rete, introduzione di un atto informatico doloso, danneggiamento di dati conservati in un sistema informatico assicurato.
• Gruppo di controllo: il Direttore finanziario, l'Amministratore Delegato, il direttore generale, il Responsabile Affari Legali, il Risk Manager, il Responsabile per l'Information Communication Technology, il Responsabile della sicurezza informatica, il Responsabile tecnologia, il Responsabile data protection, il Responsabile assicurazioni, o la carica all'interno della società assicurata equivalente ai ruoli aziendali sopra elencati.
• Incidente informatico: qualunque minaccia o azione contro un sistema informatico assicurato o condiviso.
• Ransomware: qualsiasi richiesta a carattere estorsivo di denaro o criptovalute ricevuta dall'Assicurato.
• Servizi multimediali: la pubblicazione, distribuzione o diffusione di contenuti multimediali.
La polizza di assicurazione "Cyber Risk" non si rivolge a nessun settore o persona in particolare, bensì è utile e necessaria per qualsiasi azienda, al fine di proteggere i propri dati e sistemi tecnologici da qualsiasi rischio Cyber che possa danneggiarli e portare a perdite patrimoniali.
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La polizza RC Professionale Informatica e l'assicurazione Cyber Risk sono simili in quanto operanti nello stesso contesto professionale, ovvero quello appunto informatico. La principale differenza, però, sta nel beneficiario della polizza, infatti, la polizza RC Informatica è rivolta alle aziende che operano nel settore informatico, con il fine di proteggerle da eventuali richieste di risarcimento a causa di danni subiti dai propri clienti. Le polizze Cyber Risk, invece, sono volte a proteggere le aziende stesse da attacchi Cyber ed altri pericoli tecnologici vari.
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